12 maggio 2023

730 possibile per gli agricoltori in regime di esonero beneficiari dei crediti d’imposta carburanti?

Autore: Francesco Giuseppe Carucci
Gli agricoltori titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR, se in regime di esonero dagli adempimenti IVA ex articolo 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, possono presentare il modello 730 in alternativa al modello Redditi Pf. Naturalmente all’ulteriore condizione di essere anche titolari di redditi da lavoro dipendente e assimilati e sempre che non siano tenuti alla presentazione dei modelli IRAP e 770. Come espressamente indicato nelle istruzioni alla compilazione del 730, ulteriore causa ostativa alla presentazione del modello fiscale è l’obbligo di compilare il prospetto degli aiuti di Stato.

Questo elemento “renderebbe” preclusa la presentazione del modello 730 ai produttori agricoli esonerati che sono stati beneficiari dei crediti d’imposta disposti per contrastare, nei quattro trimestri 2022, i rincari di gasolio e benzina utilizzati nell’esercizio delle attività agricole e della pesca. Tali misure, infatti, configurando aiuti di Stato fiscali automatici, in virtù dell’articolo 10 del DM Mise n. 115/2017, vanno collocate nell’apposito prospetto. E non solo. Trattandosi di crediti d’imposta per imprese, devono essere tracciati nel quadro RU dei modelli redditi (per le precise indicazioni si consulti il precedente contributo "I crediti d’imposta per i carburanti in agricoltura e pesca trovano alloggio nei modelli redditi" del 4 maggio 2023).

Il condizionale utilizzato, tuttavia, è d’obbligo. Il recente passato, infatti, ha insegnato che l’ostacolo può essere arginato. Il riferimento è agli aiuti disposti a favore delle imprese nell’epoca Covid con principale riferimento ai contributi a fondo perduto.

Non si deve dimenticare, infatti, che l’Agenzia delle entrate, con la Risoluzione n. 36/E del 27 maggio 2021, ebbe modo di rettificare, in qualche modo, le istruzioni alla compilazione del modello 730 che precludevano l’utilizzo del dichiarativo, con l’obbligo di ricorrere alla presentazione del modello Redditi, a coloro che sono interessati dal prospetto degli aiuti di Stato.

Anche gli agricoltori in regime di esonero hanno subito le ricadute economiche del conflitto ucraino, cosicché nel 2022 hanno potuto beneficiare dei crediti d’imposta in argomento che si rammenta essere spettati nella misura del 20% della spesa sostenuta al netto dell’IVA comprovata dalle relative fatture di acquisto.

Nell’ottica di garantire maggiore celerità alle operazioni di rimborso, l’Agenzia, nella risoluzione del 2021, affermò che anche i produttori agricoli in regime di esonero beneficiari del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto Rilancio avessero potuto presentare il modello 730. Ciò con l’ulteriore obbligo di presentare comunque il modello Redditi Pf, entro i previsti termini, avendo cura di compilare esclusivamente il frontespizio e il prospetto degli aiuti di Stato presente nel quadro RS secondo le indicazioni fornite per la generalità dei contribuenti.

Sulla scia di quanto avvenuto per gli aiuti Covid, non può pervenirsi, in questo caso, ad una diversa conclusione. Con l’aggiunta, rispetto a i contributi a fondo perduto, del quadro RU. La cosa, dal punto di vista tecnico, risulta assolutamente fattibile e il modello Redditi così predisposto supererebbe i controlli per la trasmissione.

Qualora una opportuna conferma dovesse arrivare dall’Amministrazione finanziaria, l’aiuto andrà identificato nel rigo RS401 con un codice per ciascun trimestre: 76, 78, 79 e 80. Si deve indicare forma giuridica, dimensione impresa, codice Ateco e settore di fruizione degli aiuti che deve assumere valore 4 o 5 a seconda che si tratti di agricoltura o pesca. Nel primo caso sarà alimentato il Sian; nel secondo il Sipa. In colonna 17, va riportato l’importo dell’aiuto spettante che, vista l’obbligatoria compilazione dei “dati del progetto”, va reiterato in colonna 29 preceduto dal codice 20 in colonna 26 “tipologia costi”.

Nel quadro RU gli aiuti sono identificati dai codici O9, Q1, Q6 e Q7, uno per ogni trimestre, da quantificare nella colonna 3 del rigo RU5. La quota compensata nel 2022 va nel rigo RU6. Il residuo compensabile oltre il 31 dicembre 2022, per il credito maturato negli ultimi due trimestri dello scorso anno, va nel rigo RU12 con codice 1. In caso di cessione, il cedente compila il rigo RU9 che deve trovare corrispondenza nella Sezione VI-A compilata dal cessionario insieme al rigo RU3.
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