24 luglio 2023

Affettatura di prosciutto con aliquota Iva ordinaria

No all’applicazione dell’aliquota Iva del 10%

Autore: Cinzia De Stefanis
Non può essere considerata una prestazione connessa alla produzione l’affettatura del prosciutto, pertanto non trova applicazione l’aliquota del 10% prevista per il prodotto principale. La precisazione è contenuta nella risposta dell’Agenzia delle Entrate ad un interpello del 26 giugno 2023 n. 363, con la non ha aderito alla soluzione proposta dal contribuente, che riteneva applicabile l’aliquota Iva del 10%, prevista per le cessioni dei prosciutti (n. 3, parte III della tabella A allegata al Dpr 633/1972) anche al servizio di affettatura.

Il caso - Una società per azioni svolge la propria attività di lavorazione carni. Il core business è costituito dall'attività di servizio all'industria della carne e dei salumi, dalla preparazione dei principali tagli della carne suina, come cosce, gole, spalle, pancette e lombi oltre ad una vasta gamma di triti magri e grassi. Negli anni la società ha completato la propria gamma con tutti i prodotti da mezzena, allargando altresì i propri orizzonti ai mercati internazionali.

La società dispone al proprio interno di una notevole capacità di congelamento e stoccaggio dei prodotti ed è particolarmente concentrata sulla lavorazione della carne nazionale, acquistando direttamente i suini da allevamenti selezionati che vengono poi fatti macellare presso primari stabilimenti di macellazione.

Lo stabilimento è autorizzato alla lavorazione ed esportazione delle carni verso principali mercati extra UE.

L'Istante ha intrapreso nell'ultimo anno la preparazione di carne suina porzionata, si è dotata di due linee di affettamento dei salumi stagionati e ha avviato una nuova attività di affettamento del prosciutto stagionato.

L'attività di affettamento verrà attuata, sulla base di appositi contratti di affettamento (conto lavorazione), per conto terzi ed in particolare da una società committente facente parte del medesimo gruppo.

La risposta delle Entrate -Il parere ha ad oggetto esclusivamente il quesito interpretativo presentato dall'interpellante, relativo all'applicazione del disposto dell'articolo 16, comma 3, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 alle operazioni di affettamento e confezionamento. Il citato articolo 16, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 prevede che ''Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni e per quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili, l'imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti, dati con contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili''.

La finalità della norma ricordano i tecnici di prassi è quella di evitare l'applicazione di aliquote diverse a seconda che un bene sia ''acquisito'' a seguito di un contratto d'opera, d'appalto o simili, ovvero di compravendita.

Alla realizzazione del bene su commessa si applica, infatti, la medesima aliquota applicabile nell'ipotesi di acquisizione del bene sul mercato (cfr. risoluzione 31 gennaio 2002, n. 33/E). Con la circolare n. 43 del 6 dicembre 1975 sono stati forniti chiarimenti in ordine alla disposizione in esame e, per quanto di interesse nel caso di specie, è stato chiarito che per ''produzione'' deve intendersi non solo la trasformazione della materia prima in prodotto finito o in semilavorato, ma anche tutte le altre operazioni, anche di perfezionamento, compiute, qualunque sia la veste del committente, nelle varie fasi attraverso le quali essa si realizza.

I servizi di affettamento e di confezionamento resi dalla società istante non sono annoverabili tra le operazioni ''che hanno per oggetto la produzione di beni'' ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, terzo comma, del d.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 633, ma attengano ad una fase successiva alla produzione del bene e, in particolare, alla fase di immissione in commercio e distribuzione del prodotto.

I funzionari delle Entrate ritengono, infatti, che detti servizi non sono strettamente funzionali alla produzione del bene né, in base agli elementi istruttori desumibili dall'istanza e dalla documentazione prodotta a corredo della stessa, è possibile qualificare gli stessi come servizi senza i quali non sarebbero identificabili e ''completi/finiti'' i prodotti in questione (i.e. salumi stagionati).

Ne consegue che i servizi di affettamento e di confezionamento di salumi stagionati resi dalla società istante dovranno essere assoggettati ad IVA con applicazione dell'aliquota ordinaria.

La circolare del 6 dicembre 1975, n. 43 dell’Agenzia delle Entrate nel fornire istruzioni sul disposto della norma in oggetto, ha chiarito che per ''produzione'' deve intendersi non solo la trasformazione della materia in prodotto finito o semilavorato, ma anche tutte le altre operazioni, anche di perfezionamento, compiute nelle varie fasi attraverso le quali detta produzione si realizza; ad avviso dell'Istante, per tali ragioni sono da far rientrare nel concetto di produzione tutte le lavorazioni dei beni comprese le trasformazioni e le modificazioni degli stessi. L'interpretazione è stata poi confermata a livello normativo dal D.L. 417/1991. Il prosciutto affettato è, infatti, un prodotto che, fisicamente e commercialmente, risulta differente dal prosciutto (o dal salume) intero, sia con osso (utilizzato nel banco taglio per l'affettamento a richiesta del consumatore), sia se disossato e diviso in tranci interi, in termini di tipologia fisica, di modalità e canali di vendita, prezzo al kg. e percezione ed utilizzo da parte del consumatore.

Pertanto, rientrano nel concetto di ''produzione'' previsto dall'articolo in esame tutte le lavorazioni dei beni, compreso il montaggio, l'assiemaggio, e l'adattamento ad altri beni, le trasformazioni e le modificazioni, con esclusione soltanto delle operazioni di riparazione per le quali in nessun caso si verificano i presupposti voluti dalla legge.

L'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 417 del 1991 ha al riguardo stabilito che ''Tra le prestazioni di servizi che hanno per oggetto la produzione di beni di cui al terzo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 7 della legge 29 febbraio 1980, n. 31, devono intendersi comprese anche quelle di montaggio, assiemaggio, modificazione, adattamento o perfezionamento, anche se relative a semilavorati o parti degli stessi beni''.

Con la risoluzione 69 del 13 luglio 1998, è stato chiarito che trova applicazione l'aliquota IVA del 10 per cento ai servizi di disossatura del prosciutto e di confezionamento del prosciutto disossato (i.e. la medesima aliquota applicabile alla cessione del prosciutto), in quanto secondo l'amministrazione si tratta di ''operazioni strettamente connesse alla produzione del prosciutto''.

Tali prestazioni infatti realizzano, sostanzialmente, una fase del processo produttivo conferendo al prodotto in argomento la qualificazione tipica di prosciutto crudo disossato. Per quanto attiene alle prestazioni di confezionamento del prosciutto disossato, si ritiene che le stesse costituiscano una fase del ciclo produttivo. Infatti il confezionamento sottovuoto del prosciutto disossato è una prestazione necessaria che segue la disossatura ed è finalizzata ad evitare che il prosciutto, una volta privato dell'osso, si deteriori.
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