30 gennaio 2024

Alluvioni Emilia Romagna

Inps: calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola anno 2023

Autore: Cinzia De Stefanis
Illustrate dall’Inps (circolare n. 22 del 26 gennaio 2024) le modalità di calcolo dell'indennità di disoccupazione agricola in competenza 2023. Parliamo dei lavoratori agricoli dipendenti destinatari dell’ammortizzatore sociale unico introdotto dal decreto-legge n. 61/2023 a sostegno delle imprese e dei lavoratori dipendenti colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi in Emilia-Romagna a partire dal 1° maggio 2023.

Soggetti beneficiari - Beneficiari dell'indennità di disoccupazione agricola, in presenza dei requisiti richiesti, sono gli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, per l'anno di competenza della prestazione, e gli operai agricoli a tempo indeterminato che sono stati assunti o licenziati nel corso dell'anno cui l'indennità si riferisce.

Pertanto, ai fini dell'accesso alla prestazione di disoccupazione agricola per l'anno 2023, e ai fini del calcolo della stessa, è richiesto che gli operai agricoli a tempo determinato risultino effettivamente iscritti per almeno un giorno negli appositi elenchi riferiti all'anno 2023.

In relazione agli operai agricoli a tempo indeterminato assunti o licenziati nel corso dell'anno 2023, ai fini dell'applicazione del beneficio previsto, è richiesto che nel medesimo anno abbiano prestato almeno un giorno di effettivo lavoro.

Il beneficio in argomento non trova applicazione nei confronti degli operai agricoli a tempo indeterminato, dipendenti di cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci, atteso che gli stessi, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2022, non accedono alla disoccupazione agricola ma all'indennità di disoccupazione NASpI.

Inoltre, destinatari dell'ammortizzatore sociale unico sono tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, tra i quali vi rientrano anche i lavoratori dipendenti del settore agricolo, che per effetto degli eventi alluvionali non hanno potuto prestare attività lavorativa.

Potrebbe, pertanto, verificarsi che lo stesso lavoratore – titolare di due o più rapporti di lavoro dipendente in settori diversi compreso quello agricolo – abbia avuto accesso all'ammortizzatore sociale unico sia in ragione del rapporto di lavoro dipendente agricolo che del rapporto di lavoro dipendente non agricolo. In tali casi, al lavoratore che in ragione della prevalenza di attività di lavoro dipendente agricolo accede all'indennità di disoccupazione agricola di competenza dell'anno 2023, ai fini del calcolo della prestazione di disoccupazione spettante saranno valorizzati solo i periodi di fruizione dell'ammortizzatore sociale unico richiesti da aziende agricole e fruiti per effetto della sospensione del rapporto di lavoro agricolo.

Requisito contributivo per l'accesso all'indennità di disoccupazione agricola - L'equiparazione al lavoro dei periodi di fruizione dell'integrazione al reddito è prevista per i lavoratori del settore agricolo, “ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola”. L'interpretazione meramente letterale della norma comporterebbe l'applicazione del beneficio in argomento ai soli fini del calcolo dell'indennità di disoccupazione agricola e, pertanto, inciderebbe esclusivamente sulle prestazioni di disoccupazione agricola spettanti ai richiedenti che siano in possesso dei requisiti normativamente previsti, con particolare riferimento al requisito contributivo pari a 102 giornate di lavoro nel biennio costituito dall'anno di riferimento dell'indennità e dall'anno precedente.

Resterebbero, pertanto, esclusi dal beneficio i lavoratori agricoli che, in conseguenza dell'emergenza alluvionale, hanno svolto nel 2023 un numero di giornate di lavoro effettivo che, sommate ai periodi di lavoro del 2022, non raggiungono le 102 giornate di lavoro totali richieste quale requisito contributivo per l'accesso all'indennità di disoccupazione agricola.

Tuttavia, al fine di garantire tutele omogenee a tutti i lavoratori interessati, l'Istituto applicherà il beneficio in parola (co. 5, art. 7, DL n. 61/2023) anche ai fini del perfezionamento del requisito contributivo.

Pertanto, i periodi di fruizione della misura saranno equiparati al lavoro anche ai fini della ricerca del requisito contributivo di 102 giornate di lavoro richiesto per l'accesso all'indennità di disoccupazione agricola di competenza dell'anno 2023.

Calcolo dell'indennità di disoccupazione agricola di competenza dell'anno 2023 - L'indennità di disoccupazione agricola, in presenza di tutti i prescritti requisiti, è erogata per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno di competenza della prestazione entro il limite delle 365 giornate (366 in relazione agli anni bisestili) del parametro annuo di riferimento, dal quale sono detratti i periodi di lavoro agricolo e non agricolo dipendente e autonomo, le giornate indennizzate ad altro titolo (ad esempio, per malattia, maternità o infortunio, cassa integrazione) e quelle non indennizzabili (ad esempio, per espatrio definitivo).

Con riferimento alla platea dei beneficiari individuata al precedente paragrafo 1, ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola riferite all'anno 2023, alle giornate di lavoro effettivo prestato dai lavoratori interessati saranno aggiunti i periodi di fruizione dell'ammortizzatore sociale unico.

Atteso che l'indennità di disoccupazione agricola può essere erogata solo in relazione alle giornate dell'anno non coperte da alcun tipo di contribuzione, l'incremento delle giornate di lavoro ottenuto sommando i periodi di fruizione dell'ammortizzatore sociale unico a quelli di lavoro effettivo determina un beneficio in termini di giornate indennizzabili per disoccupazione agricola solo per i lavoratori in relazione ai quali la predetta somma non superi per l'anno 2023 il limite di 182 giornate.

Superato il predetto limite, il beneficio viene neutralizzato. Ciò in quanto il totale delle giornate di lavoro, sommato alle giornate già indennizzate ad altro titolo (ad esempio, per malattia, maternità o infortunio, cassa integrazione) e a quelle indennizzate a titolo di disoccupazione agricola non può superare il limite di capienza delle 365 giornate con riferimento all'anno 2023.

Retribuzione di riferimento - In relazione alla misura dell'indennità di disoccupazione agricola, per gli operai agricoli a tempo determinato (OTD) e figure equiparate, l'importo erogato è pari al 40% della retribuzione. A titolo di contributo di solidarietà dall'importo così calcolato viene detratto il 9% dell'indennità giornaliera per ogni giornata di disoccupazione erogata, fino ad un massimo di 150 giorni.

Agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) l'indennità spetta in misura pari al 30% della retribuzione effettiva. Non è applicata alcuna trattenuta a titolo di contributo di solidarietà. Premesso quanto sopra, per il calcolo dell'indennità spettante in relazione ai periodi di fruizione dell'ammortizzatore sociale unico l'Istituto utilizzerà come retribuzione di riferimento l'importo giornaliero percepito per il predetto ammortizzatore. L'importo dell'indennità di disoccupazione agricola spettante per l'anno 2023 sarà pari al 40% per gli OTD e al 30% per gli OTI della retribuzione di riferimento, costituita dalla media ponderata tra la retribuzione riferita ai giorni di lavoro effettivo e quella percepita in relazione ai periodi di ammortizzatore sociale unico fruiti in conseguenza dell'emergenza alluvionale.

Modalità operative - Per consentire il calcolo dell'indennità di disoccupazione agricola di competenza dell'anno 2023, la procedura di liquidazione sarà opportunamente implementata.
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