5 maggio 2023

Decreto lavoro: come cambia il contratto di prestazione occasionale

Autore: Alice Chinnici
Come noto, nella giornata del 1° Maggio, Festa dei Lavoratori, il Consiglio dei Ministri ha approvato il cd. Decreto Lavoro (pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie 103 il 4.05.2023 DL 48/2023), sono previste, tra le diverse misure, importanti novità in materia di contratto di prestazione occasionale.

In particolare - mediante la modifica del comma 1, lett. b), art. 54-bis del decreto-legge n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2017 - è stato disposto l’innalzamento del compenso da 10mila a 15mila euro per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento.

Inoltre, con l’ulteriore modifica al comma 14, lett. a), dell’art.54-bis del citato decreto, viene introdotta un’eccezione al divieto per l’utilizzo del contratto di prestazione occasionale da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato, in virtù della nuova disposizione, il divieto non si applica agli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento e che hanno alle proprie dipendenze fino a venticinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Giova ricordare che con l’articolo 1, commi 342 e 343, della legge n. 197/2022 – Legge di Bilancio 2023 – erano già state introdotte alcune significative modificazioni alla disciplina del citato articolo 54-bis.

In particolare, ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a decorrere dal 1° gennaio 2023 può erogare compensi di importo complessivamente non superiore a 10mila euro per anno civile, in luogo dei precedenti 5mila euro.

Inoltre, per effetto delle modifiche apportate alla lettera a) del comma 14 dell’articolo 54-bis, dalla legge n. 197/2022, è stato elevato a dieci lavoratori il previgente limite per il quale non era consentito l’accesso al Contratto di prestazione occasionale per gli utilizzatori con alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Con le modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2023 è stato, inoltre, parzialmente abrogato il regime particolare previsto per le aziende alberghiere e le strutture ricettive, che operano nel settore del turismo, le quali potranno, pertanto, acquisire prestazioni occasionali nei limiti dimensionali previsti per tutti gli altri utilizzatori e potranno utilizzare anche lavoratori non appartenenti alle categorie di cui al comma 8 dell’articolo 54-bis del decreto-legge n. 50/2017, diversamente da quanto previsto in precedenza.

Il legislatore ha altresì precisato che i nuovi limiti economici, introdotti dalla legge di Bilancio 2023, si applicano anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice Ateco2007 93.29.1.

Infine, con la Legge di bilancio 2023, è stata prevista l’abrogazione delle disposizioni che disciplinavano le prestazioni occasionali nel settore dell’agricoltura.
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