13 luglio 2023

Disco verde UE alle deroghe nel settore vitivinicolo

Autore: Cinzia De Stefanis
In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, gli Stati membri possono introdurre, ogniqualvolta necessario nel corso dell’esercizio 2023, ma non oltre il 15 ottobre 2023, modifiche ai rispettivi programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo. E’ con il Regolamento di esecuzione Ue 2023/1317 del 28 giugno 2023 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 29/06/2023 L 163/4) che sono state introdotte le deroghe per le misure nel settore vitivinicolo. Gli interventi sono stati messi in campo per affrontare l’impatto sul consumo di vino dell’inflazione per l’aumento dei costi dei fattori produttivi, dai concimi all’energia e fino alle bottiglie. Circostanze che – spiega il Regolamento della Commissione Ue – “minacciano di perturbare notevolmente il mercato vitivinicolo dell’Unione in quanto colpiscono diversi importanti Stati membri produttori, aumentando le scorte di vino disponibili a livelli che rischiano di diventare insostenibili in vista della prossima stagione di vendemmia e produzione e causando difficoltà finanziarie e problemi di liquidità ai produttori di vino”.

Secondo i dati di Bruxelles il calo del consumo di vino nella campagna in corso è stato stimato pari al 7% in Italia, 10% in Spagna, 15% in Francia, al 22% Germania e 34% in Portogallo rispetto al periodo pre Covid. Da qui, dunque, la necessità di intervenire per evitare il rischio di forti squilibri. Ma andiamo con ordine.

Tempi di attuazione delle misure -Le misure previste dal regolamento devono essere attuate prima della scadenza degli attuali programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo, che si applicano solo fino al 15 ottobre 2023. E ora vediamo le misure.

Distillazione temporanea di vino in caso di crisi - Il sostegno previsto è proporzionato, debitamente giustificato dallo Stato membro e destinato ai vini e alle regioni di produzione più colpiti. Può essere attuato a livello nazionale o regionale per i vini rossi o rosati, a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta oppure senza denominazione né indicazione geografica protetta.

Per attivare la misura devono essersi verificate una o più condizioni di mercato e cioè un aumento considerevole delle ultime scorte di vino disponibili a livello di produzione rispetto al quantitativo medio delle scorte per lo stesso periodo delle cinque campagne di commercializzazione precedenti o rispetto al quantitativo medio delle scorte per lo stesso periodo delle cinque campagne di commercializzazione precedenti; una diminuzione considerevole del prezzo medio di mercato a livello di produzione per la campagna di commercializzazione in corso rispetto al prezzo medio delle tre campagne precedenti o rispetto al prezzo medio delle cinque campagne precedenti; una diminuzione considerevole delle vendite cumulate sul mercato a livello di produzione per la campagna di commercializzazione in corso rispetto alla media delle tre campagne precedenti per lo stesso periodo o rispetto alla media delle cinque campagne precedenti.

L’alcole prodotto dalla distillazione può essere utilizzato solo ai fini industriali per produrre disinfettanti e farmaci, o a fini energetici. Possono beneficiare dell’aiuto le aziende vitivinicole, le organizzazioni di produttori di vino, le associazioni di due o più produttori, le organizzazioni interprofessionali o i distillatori di prodotti vitivinicoli. Nei programmi gli Stati membri possono stabilire criteri di priorità per i beneficiari.

L’importo del sostegno è fissato a livello regionale o nazionale per ciascun tipo e colore di vino, ma non può superare l’80 % del prezzo medio mensile più basso rilevato a livello di produzione nella campagna di commercializzazione 2022/2023 per ciascun tipo e colore di vino ammissibile.

Entro il 31 agosto 2023 gli Stati membri devono comunicare alla Commissione i tipi e il colore di vino ammissibile, le regioni cui si applica la misura e i quantitativi da distillare.

Vendemmia verde -Per l’esercizio finanziario 2023 è autorizzata la distruzione totale o l’eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione sull’intera azienda o su parte di essa, purché la vendemmia verde sia effettuata su intere particelle. La vendemmia verde può essere praticata per due o più anni consecutivi sulla stessa particella.

Tassi di finanziamento -Per quest’anno il contributo dell’Ue alle misure di informazione o promozione non supera il 60 % della spesa ammissibile, così come quello relativo ai costi effettivi della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti. La percentuale sale all’80% nelle regioni meno sviluppate. Anche per quanto riguarda la vendemmia verde il contributo non supera il 60% della somma dei costi della distruzione o eliminazione dei grappoli e della perdita di tale di reddito connessa a tali interventi.
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