21 febbraio 2024

Disoccupazione agricola 2024

Dipendenti anno 2023: domanda entro il 2 aprile

Autore: Cinzia De Stefanis
Novità in arrivo per quanto riguarda la disoccupazione agricola. Il patronato Enapa (Ente Nazionale Assistenza Patrocinio Agricoltori) precisa che chi ha prestato l’attività agricola come dipendente nel 2023 potrà richiederne l’indennità, con il termine per l’invio delle domande fissato al 2 aprile 2024.

Indennità di disoccupazione agricola -L’indennità spetta ai lavoratori, sia italiani che stranieri, che nel corso 2023 abbiano prestato attività nel settore agricolo e abbiano versato contributi per almeno 102 giornate, accreditate nel biennio 2022/2023, oppure tutte nel 2023.

L'indennità di disoccupazione agricola è una prestazione economica a cui hanno diritto i lavoratori agricoli dipendenti e le figure equiparate.
In quest’ultimo caso, l’indennità spetta se il lavoratore ha almeno una giornata di lavoro, anche non agricola, accreditata negli anni precedenti. In caso di contribuzione mista, deve prevalere quella agricola.
I cittadini stranieri hanno diritto all’indennità solo se titolari di permesso di soggiorno non stagionale, anche se assunti con contratto di lavoro a termine.
Se la prevalenza nel biennio “non è agricola”, si potrebbe avere diritto alla disoccupazione ordinaria Naspi (purché venga presentata entro 60 giorni dal termine dell’ultima attività).
È possibile presentare la domanda di disoccupazione agricola anche in costanza di rapporto di lavoro; si può cumulare il lavoro agricolo se prevale sul lavoro non agricolo; si può richiedere l’assegno familiare limitatamente all’eventuale coniuge a carico.

Ulteriori informazioni -Altre informazioni utili: tutte le domande vanno presentate all’Inps attraverso il Patronato entro e non oltre il 2 aprile 2024.

Soggetti beneficiari - La prestazione spetta:
  • agli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti;
  • agli operai agricoli a tempo indeterminato che vengono assunti o licenziati nel corso dell’anno civile, dando luogo, così, a eventuali periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro;
  • ai piccoli coloni;
  • ai compartecipanti familiari;
  • ai piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari.
Requisiti - L'indennità di disoccupazione spetta ai lavoratori agricoli che:
  • siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l'anno cui si riferisce la domanda o che abbiano un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato solo per una parte dell'anno di competenza della prestazione dando luogo, così, a eventuali periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro;
  • abbiano almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l'iscrizione negli elenchi agricoli, ovvero lavoro agricolo con qualifica OTI per almeno due anni civili antecedenti la domanda o, in alternativa, con l'iscrizione negli elenchi, ovvero lavoro agricolo con qualifica OTI, per l'anno di competenza della prestazione e l'accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione);
  • abbiano almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l'attività agricola sia prevalente nell'anno o nel biennio di riferimento). Possono essere utilizzati, per raggiungere i 102 contributi, anche quelli figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e di congedo parentale, compresi nel biennio utile.
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