4 maggio 2023

I crediti d’imposta per i carburanti in agricoltura e pesca trovano alloggio nei modelli redditi

Autore: Francesco Giuseppe Carucci
Come anticipato sulle pagine del nostro quotidiano, nonostante l’adempimento scaduto il 16 marzo scorso relativo all’invio dei dati inerenti ai crediti d’imposta istituiti nel terzo e quarto trimestre 2022 per contrastare il caro carburanti nelle attività dell’agricoltura e della pesca, tali aiuti fruiti in ciascun trimestre del 2022 devono essere collocati nei modelli redditi 2023.

Infatti, come ogni credito d’imposta, i bonus in questione devono transitare nel quadro RU. A differenza di quanto avvenuto per altri crediti d’imposta istituiti in passato, tuttavia, tale adempimento non è previsto dalla legge ragion per cui, l’eventuale omissione, non potrà comportare la decadenza dal beneficio. L’omissione, analogamente a quanto asserito dall’Amministrazione finanziaria per il credito d’imposta ricerca e sviluppo con la circolare n. 13/E/2017 e con la risposta ad interpello n. 396/2021, potrà costituire mera violazione formale. Violazione che, inibendo il controllo automatizzato, allunga ad otto anni il termine di decadenza dal potere di accertamento dell’Agenzia.

I crediti d’imposta sono identificati da un codice per ciascun trimestre cui corrisponde il codice tributo appositamente istituito per effettuare le compensazioni:
  • 1° trimestre 2022, codice O9, aiuto destinato alle attività agricole e della pesca, codice tributo utilizzato 6965;
  • 2° trimestre 2022, codice Q1, aiuto destinato alle sole attività della pesca, codice tributo utilizzato 6967;
  • 3° trimestre 2022, codice Q6, aiuto destinato alle attività agricole e della pesca, codice tributo utilizzato 6972;
  • 4° trimestre 2022, codice Q7, aiuto destinato alle attività agricole e della pesca, codice tributo utilizzato 6987.

Il credito d’imposta spettante va indicato nel rigo RU5, colonna 3, mentre la parte compensata nel 2022 nel rigo RU6. Il residuo compensabile oltre il 31 dicembre 2022, possibile soltanto per gli ultimi due trimestri 2022 (entro il 30 giugno 2023) se è stata presentata telematicamente l’apposita comunicazione entro il 16 marzo scorso, si deve indicare nel rigo RU12 con codice 1.

Si rammenta che i crediti d’imposta in argomento erano cedibili a terzi, ma non parzialmente, con la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a banche e intermediari finanziari vigilati dalla Banca d’Italia, società appartenenti a gruppi bancari iscritti all'albo e imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. Se ciò è avvenuto, il cedente compila il rigo RU9; il cessionario il rigo RU3 che deve trovare corrispondenza nella Sezione VI-A compilata dal cessionario insieme al rigo RU3.

Ma gli oneri dichiarativi imposti al contribuenti non si esauriscono nel quadro RU. Infatti, come recitano le istruzioni alla compilazione, «L’agevolazione si applica nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato; conseguentemente, il credito d’imposta maturato indicato nel rigo RU5 va riportato anche nel prospetto Aiuti di Stato presente nel quadro RS, rigo RS401».

I codici sopra riportati per identificare gli aiuti trimestrali diventano nel quadro RS rispettivamente 76, 78, 79 e 80. I campi obbligatori da compilare sono quelli relativi a forma giuridica, dimensione impresa, codice Ateco e settore di fruizione degli aiuti che deve assumere valore 4 per le attività agricole e 5 per le attività della pesca. La compilazione del rigo RS401 è prevista affinché l’Agenzia delle entrate possa adempiere all’obbligo di collocazione delle misure nei registri nazionali degli aiuti di Stato: SIAN per le imprese agricole, SIPA per le imprese della pesca.
Ma in qualche modo, destinatario dei dati potrebbe essere anche il Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA). Ciò in quanto nel terzo e quarto trimestre 2022 è stata consentita la fruizione dell’aiuto anche alle imprese che si occupano di attività agromeccanica che è un’attività di servizi che, nella normativa europea in materia di aiuti di Stato, non può essere ricondotta al settore agricolo della produzione primaria, trasformazione e commercializzazione dei prodotti. In tal caso appare corretto indicare il settore generale, con codice 1, come settore di fruizione dell’aiuto. Così facendo, i dati indicati confluiranno nel RNA. In colonna 17, si deve indicare l’importo dell’aiuto spettante che deve corrispondere all’importo da indicare in colonna 29 con codice 20 per contraddistinguere, in colonna 26, la tipologia costi.

Nei registri degli aiuti di Stato deve confluire l’importo dell’aiuto effettivamente goduto. Pertanto, dovendo coincidere l’importo spettante indicato nel rigo RS401 con l’importo indicato nel rigo RU5, è prudente riportare in quest’ultimo campo menzionato l’importo realmente fruito e non un eventuale importo teorico per la cui compensazione si è in parte decadute dopo la scadenza del termine di utilizzo prevista ovvero, per terzo e quarto trimestre, in caso di omissione della comunicazione che andava presentata entro lo scorso 16 marzo.

In caso di cessione del credito, il rigo RS401 deve essere compilato dal cedente che è il soggetto individuato dalle norme di riferimento quale beneficiario degli aiuti disposti.

Qualche riflessione a parte merita il caso dei produttori agricoli in regime di esonero dagli adempimenti IVA al quale dedicheremo un separato approfondimento.
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