18 marzo 2024

Interventi compensativi dei danni subiti per le imprese della pesca e dell'acquacoltura

Si tratta delle aree colpite da calamità naturali

Autore: Redazione Fiscal Focus
Il decreto n. 65184 del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf), disciplina le modalità operative per la gestione degli interventi di cui al Fondo di solidarietà nazionale per le imprese ed i consorzi dell’acquacoltura e della pesca, finalizzati alla compensazione e all’indennizzo dei danni alle produzioni della pesca e dell'acquacoltura, nonché alle strutture aziendali, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture delle stesse imprese causati da calamità naturali di cui al D. Lgs. n. 102/2004.
Detto decreto del Masaf, è stato registrato dalla Corte dei Conti al n. 312 in data 1° marzo 2024 ed è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Gli aiuti in questione, sono volti ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali e sono concessi conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di cui all’articolo 49 del Regolamento (UE) 2022/2473 ed al Capo I del medesimo Regolamento.

Per completezza, si ricorda che, per “calamità naturali” s’intendono terremoti, valanghe, frane ed inondazioni, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche ed incendi boschivi di origine naturale.

Interventi finanziabili e costi ammissibili -Per i danni causati alla produzione del settore della pesca e dell’acquacoltura, nonché ai mezzi di produzione della pesca e dell’acquacoltura, il decreto in commento specifica che gli interventi finanziabili sono i seguenti:
  1. a) la riparazione di immobili ad uso produttivo danneggiati, la loro demolizione e ricostruzione se distrutti, al fine di ristabilirne la piena funzionalità per l’attività delle imprese in essi stabilite;
  2. b) la riparazione di beni mobili strumentali danneggiati o l’acquisto di beni mobili strumentali distrutti;
  3. c) il ristoro dei danni subiti da scorte e prodotti in corso di maturazione, ovvero di stoccaggio;
  4. d) la compensazione per la perdita di reddito dovuta alla distruzione totale o parziale della produzione e dei mezzi di produzione agricola;
  5. e) la costruzione, l’acquisto o il miglioramento di beni immobili finalizzati alla delocalizzazione definitiva dell’attività produttiva, ricompresi gli investimenti eventualmente necessari a rendere definitive le strutture temporanee realizzate nella fase emergenziale;
  6. f) acquisto o noleggio per la fornitura e l’installazione d’impianti temporanei delocalizzati.
Il decreto precisa, altresì, che per gli aiuti di cui alle lett. a), b), c), e) e f) sopra elencati, i costi ammissibili sono quelli dei danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale, valutati da un’autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall’autorità che concede gli aiuti o da un’impresa d’assicurazione.

Per gli aiuti di cui alla summenzionata lett. d), invece, la perdita di reddito è calcolata conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 49, paragrafo 5 e 6, del Regolamento (UE) 2022/2473.
L’IVA non è ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale dell’IVA.
Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti a titolo d’indennizzo delle perdite, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali, sono limitati all'80% dei costi ammissibili. L'intensità d’aiuto può essere aumentata al 90% nelle zone soggette a vincoli naturali.

I beneficiari -Possono beneficiare degli aiuti in questione, le micro, piccole e medie imprese, come definite nell’Allegato I al Regolamento (UE) 2022/2473, attive nel settore della produzione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura colpite da eventi calamitosi che soddisfino le condizioni previste dal decreto in commento.

Conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. n. 102/2004, invece, sono esclusi dagli aiuti:
  • le imprese in difficoltà, ad eccezione degli aiuti destinati ad indennizzare le perdite causate da calamità naturali, a condizione che l'impresa sia diventata un'impresa in difficoltà a causa delle perdite o dei danni causati dalle calamità in questione;
  • i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione UE che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno.
Finanziamento dell’aiuto – Come elencato dal decreto del Masaf in esame, il contributo per gli aiuti a sostegno delle imprese colpite dalle calamità naturali avviene a valere sulle seguenti risorse:
  1. a) contributo concesso a valere sul Fondo di solidarietà nazionale (FSN) – interventi compensativi, di cui all’articolo 1, comma 3, lett. b), del D. Lgs. n. 102/2004;
  2. b) contributo concesso a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44, comma 1, del D. Lgs. n. 1/2018 (Codice della Protezione Civile);
  3. c) contributi concessi ai sensi dell’articolo 1, comma 422 e seguenti, della Legge n.208/2015 e successive modificazioni;
  4. d) eventuali altre risorse derivanti da provvedimenti nazionali e/o regionali e delle Province autonome.
Il provvedimento del Masaf, infine, precisa che, in relazione alle sopra elencate lett. b) e c), i criteri, le modalità d’erogazione e l’ammontare delle risorse finanziarie, saranno determinati con delibera del Consiglio dei Ministri e con ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile.
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