23 gennaio 2024

Produzione di energia elettrica e connessione con l’attività agricola

Autore: Redazione Fiscal Focus
Con la Risposta ad Interpello n. 11 del 22 gennaio 2024, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla qualificazione fiscali della produzione di energia da fonte rinnovabile da parte di una società agricola.

Una società semplice agricola, che svolge come attività primaria quella di coltivazione di cereali e come attività secondaria quella di produzione di energia elettrica, pone tre differenti quesiti circa il corretto inquadramento fiscale della propria attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Essa riferisce di aver già realizzato due impianti fotovoltaici su porzioni di territorio in proprio possesso o concessi da terzi e di aver intenzione di costruirne un terzo, per cui la produzione di energia elettrica complessiva supererebbe il limite previsto dall’art. 1. C. 423 della L. 266/2005.

In particolare, tale norma prevede che la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali fino a 2.400.000 kWh annue e fotovoltaiche, fino a 260.000 kWh, rientri nel novero del reddito agrario, mentre la parte eccedente i suddetti limiti sia da considerare come reddito d’impresa da determinare:
  • forfettariamente, applicando il coefficiente di redditività del 25%, nell’ipotesi in cui sia riscontrato un legame tra la produzione di energia ed il fondo, secondo le regole di cui alla Circ. 32/2009;
  • secondo le regole ordinarie, nell’ipotesi in cui non ricorra uno dei requisiti di cui alla circolare sopra citata.
Nel dettaglio, tale documento di prassi, specificando che per il requisito della “connessione” è comunque necessaria la presenza di terreni coltivati e distinti in catasto con attribuzione di reddito agrario, prevede che per considerare “connessa” anche la quota eccedente i 260.000 kWh annui è necessario che:
  • a) la produzione di energia fotovoltaica derivi da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati, realizzati su strutture aziendali esistenti;
  • b) il volume d’affari derivante dall’attività agricola sia superiore al volume d’affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente il limite, al netto degli incentivi erogati per la produzione dell’energia stessa;
  • c) entro il limite di 1MW per azienda, per ogni 10 kW di potenza installata eccedente il limite, l'imprenditore deve dimostrare di detenere almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l'attività agricola.
Sul punto, l’Agenzia ha fornito ulteriori chiarimenti tramite la Risposta 33/2019, precisando che i limiti di potenza “devono essere quantificati in considerazione della quantità di energia prodotta e non in base alla potenza installata” e che “la disponibilità di un impianto di potenza superiore alla franchigia comporta la qualificazione del reddito relativo alla maggiore energia prodotta come reddito d’impresa, da determinare forfettariamente” solo nel rispetto di almeno uno dei requisiti di cui sopra.

Ciò premesso l’Agenzia precisa, in primis, che né la norma né la prassi di chiarimento prevedono un limite numerico di impianti fotovoltaici, per cui, al ricorrere dei requisiti, è anche possibile considerare il reddito derivante da più impianti come generato da un’attività connessa, e specificando che:
  1. per il rispetto del requisito del volume d’affari è necessario verificare che tale limite non sia superato considerando nel rapporto tutti gli impianti fotovoltaici della società, che dovranno essere raffrontati con il volume d'affari complessivo dell'attività agricola esercitata della stessa società;
  2. la verifica del volume d’affari deve essere oggettiva ed operata analiticamente al termine di ogni periodo d’imposta, non rilevando come esimenti eventi di carattere eccezione che hanno generato contrazioni nella produzione dell’attività agricola;
  3. è sufficiente il ricorrere anche solo di uno dei requisiti di connessione con l'attività agricola elencati nella Circolare n. 32/2009 e che, di conseguenza, il limite di 1 MW per ogni 10 KW di potenza installata eccedente il limite dei 260.000 kWh anno, rilevi esclusivamente ai fini dell'applicazione del requisito di connessione.
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