4 aprile 2024

Qualifica di società agricole

Le tipologie giuridiche

Autore: Cinzia De Stefanis
Le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative possono essere qualificate come società agricole se: l’oggetto sociale prevede l’esercizio “esclusivo” delle attività finalizzate alla coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse (articolo 2135 del codice civile) e la ragione sociale (in caso di società di persone) o la denominazione sociale (in caso di società di capitali) contiene l’indicazione “società agricola”.

Il requisito dell’esclusività è soddisfatto quando la previsione contenuta nell’og¬getto sociale trova riscontro nell’attività effettivamente svolta. Non viene meno se la società svolge ulteriori attività strumentali a quella principale per il conse¬guimento dell’oggetto sociale (ad esempio, acquistare o prendere in affitto terreni per ampliare l’attività agricola oppure contrarre un finanziamento per acquistare un trattore necessario alla coltivazione del terreno).
Non possono qualificarsi come agricole e, quindi, non possono accedere al regi¬me di tassazione su base catastale le società che, a prescindere dall’oggetto so¬ciale, esercitano, per esempio, attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi, attività di trasporto, bancaria, assicurativa, di sfruttamento di miniere, cave, ecc.

Con il d.lgs. 101/2005, oltre:
  • alla società agricola;
  • alla società agricola-imprenditore agricolo professionale;
  • alla società agricola con più della metà dei soci coltivatori diretti;
entra in scena, come già più volte accennato:
  • la società agricola con almeno un socio o un amministratore coltivatore diretto.
Società agricola - Si ricorda che la società agricola non è individuata dal legislatore delegato mediante una definizione ma se ne ricava la nozione per differenza dalla società agricola-imprenditore agricolo professionale e dall’implicito riferimento che ad essa fa l’art. 2 del d.lgs. 101/2005, rubricato proprio “Società agricole”; pertanto, la società è agricola quando ha per oggetto esclusivo l’attività agricola.
Allorché una società abbia per oggetto attività agricole e attività di altro tipo non si parla più di “società agricola”, poiché sono agricole anche le attività cosiddette “connesse” ma solo se svolte congiuntamente a quelle principali, lo svolgimento delle sole “connesse” disgiunte dalla produzione propria o la prestazione di ser¬vizi senza prevalenza di attrezzature e risorse proprie fa trasmigrare l’attività in quelle commerciali. L’esclusività dell’oggetto non riguarda, secondo le regole generali, le cosiddette attività strumentali, che non connotano l’oggetto sociale.

Società agricola-imprenditore agricolo professionale -Si ha la società agricola-imprenditore agricolo professionale quando:
  • l’oggetto sociale deve prevedere l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’articolo 2135 c.c.;
  • nel caso di società di persone, almeno un socio deve essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
  • la qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell’amministratore ad una sola società;
  • nessun limite è posto alla partecipazione come socio di altre società di persone;
  • nessuna precisazione circa il ruolo della persona fisica imprenditore agri¬colo professionale è stata fatta dal legislatore per le società consortili, le quali seguono la regola del tipo sociale specificamente adattato allo scopo consortile.
Società agricola con più della metà dei soci coltivatori diretti -Questa figura è stata introdotta per allargare la schiera dei soggetti titolari della prelazione agraria. Nella prima versione del d.lgs. 99/2004, a tali società non è stata accordata nessuna agevolazione in materia tributaria e creditizia.
Sopraggiungendo il decreto correttivo d.lgs. 101/2005, l’art. 2 comma 3 rimane invariato, ma con esso si incrocia la fattispecie della società agricola con almeno un socio o un amministratore coltivatore diretto.
Ne risulta una parziale sovrapponibilità delle due previsioni, con la conseguenza che la società agricola di persone con almeno il 50% di soci coltivatori diretti, di cui uno almeno iscritto nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, è titolare del diritto di prelazione agraria e beneficia anche delle agevolazioni tri¬butarie in materia di imposizione indiretta e creditizie.

La società agricola di persone con almeno un socio o un amministratore coltivatore diretto - Questa ulteriore figura è introdotta dal decreto correttivo d.lgs. 101/2005, accor-dandole un regime che ricorda quello della società-imprenditore agricolo profes¬sionale, con una limitazione alla fruibilità delle agevolazioni da parte del coltiva¬tore diretto socio o amministratore (art. 2 d.lgs. 101/2005).

Secondo il comma 4-bis dell’art. 2 del d.lgs. 99/2004, aggiunto come detto dal d.lgs. 101/2005, e poi modificato dalla legge 296/2006, “Le agevolazioni di cui al comma 4 sono riconosciute anche alle società agricole di persone con almeno un socio coltivatore diretto, alle società agricole di capitali con almeno un am¬ministratore coltivatore diretto nonché alle società cooperative con almeno un amministratore socio coltivatore diretto, iscritti nella relativa gestione previden¬ziale e assistenziale. La perdita dei requisiti di cui al presente comma nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni determina la decadenza dalle agevolazioni medesime”.

La tipologia di società in parola mutua dalla società-imprenditore agricolo profes¬sionale la regola della comunicazione della qualità da parte del socio o dell’am¬ministratore ma, diversamente dalla società-imprenditore agricolo professionale, qui non è impedito all’amministratore “qualificante” di partecipare, nella stessa posizione, ad altre società analoghe.

Allorché a possedere il requisito di coltivatore diretto siano più soci o amministra¬tori, pare possibile individuare volontariamente quello che abbia nella società il ruolo “qualificante”, in modo che gli altri non subiscano la limitazione personale delle agevolazioni, disposta dal novellato art. 2 comma 4-bis.
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