23 ottobre 2023

Secondo acconto fermo al 30 novembre per l’agricoltore titolare di reddito agrario

Autore: Francesco Giuseppe Carucci
Il differimento del secondo acconto delle imposte emergenti dai modelli redditi 2023, e l’eventuale dilazione, riguarda, come noto, le «persone fisiche titolari di partita IVA» a condizione che nel periodo d’imposta precedente non abbiano dichiarato ricavi o compensi per oltre 170.000 euro.

Con riferimento alle imprese agricole, molta attenzione dovrà essere prestata al fine di comprendere se sia possibile beneficiare della possibilità che il D.L. n. 145 del 18 ottobre 2023, con l’articolo 4, concede. A ben vedere, in virtù del tenore letterale della norma, e sino a diverse indicazioni di prassi, differimento e dilazione del secondo acconto devono intendersi preclusi a gran parte del mondo agricolo.

Innanzitutto, preme sottolineare che il richiamo del testo normativo ad un limite massimo di “ricavi o compensi” – e non al volume d’affari – consente di essere contemplati tra i beneficiari della disposizione esclusivamente ai titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo. Ciò in quanto, ricavi e compensi di cui agli articoli 85 e 54 del TUIR, nella legislazione reddituale, sono rilevanti ai soli fini della determinazione dei redditi d’impresa e di lavoro autonomo da porre a tassazione.

Il reddito prodotto dalla gran parte degli imprenditori agricoli individuali che esercitano le attività di cui all’articolo 2135 del Codice Civile, tuttavia, è il reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR determinato nelle modalità previste dal successivo articolo 34. Tale tipologia di reddito è riconducibile alla categoria dei redditi fondiari. L’estraneità di ricavi e compensi ai redditi fondiari, pertanto, preclude l’accesso delle imprese agricole individuali alle previsioni dell’articolo 4 del D.L. n. 145/2023. D’altronde il ragionamento regge e risulta confermato dai chiarimenti che nell’estate 2019 fornì l’Ufficio Legislativo del MEF a proposito della non estendibilità della proroga dei versamenti dei soggetti ISA alla particolare tipologia di contribuenti. Chiarimenti che sfociarono nella risposta dell’Agenzia delle entrate all’istanza di interpello n. 330 del 2 agosto 2019.

Né è possibile invocare a supporto dell’estendibilità delle previsioni della recente norma la circostanza che la stessa contempli anche contribuenti minimi e forfettari. Tali regimi di determinazione del reddito, difatti, rappresentano regimi naturali alternativi ai regimi ordinari di determinazione dei redditi d’impresa e di lavoro autonomo.

Peraltro, trattandosi di norma che reca un’agevolazione fiscale, l’articolo 4 del D.L. n. 145/2023 deve considerarsi di stretta interpretazione senza la possibilità di essere interpretato per analogia nel rispetto dell’articolo 12 delle preleggi e dell’ormai consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione. Ciò significa che, in alcun modo, potrà confondersi il richiamo a ricavi e compensi con la definizione di volume d’affari di cui all’articolo 20 del D.P.R. n. 633/1972. Tale elemento, al contrario di ricavi e compensi, riguarda anche le imprese agricole individuali.

La disposizione, al contrario, è destinata ai soggetti esercenti in forma di impresa individuale le “altre attività agricole” il cui reddito assume connotazione di reddito d’impresa. Pertanto, potranno beneficiare del differimento della seconda rata di acconto dal 30 novembre 2023 al 31 gennaio 2024, e della eventuale dilazione in cinque rate, gli esercenti attività agricole nei termini di cui agli articoli 56, comma 5, e 56-bis, commi 1, 2, 3 e 3-bis, del TUIR.

Se la recente disposizione avesse contemplato anche gli imprenditori agricoli individuali titolari di reddito agrario avrebbe avuto un diverso impatto anche nell’ottica della semplificazione e della coerenza. I lavoratori autonomi agricoli iscritti nella relativa previdenza, a differenza di quanto previsto per artigiani e commercianti, non versano contributi percentuali. Pertanto, contrariamente agli altri imprenditori, non sarebbero stati costretti a sdoppiare i versamenti in acconto dal momento che l’articolo 4 del decreto collegato alla prossima legge di bilancio non permette il differimento del pagamento dei contributi previdenziali e dei premi INAIL.

Tuttavia, purtroppo, si deve assistere ancora una volta ad una disparità di trattamento dei produttori agricoli titolari di reddito agrario rispetto al restante mondo imprenditoriale.
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