13 dicembre 2023

Vino: nuova etichetta dall’8 dicembre

Nuova etichetta: valori nutrizionali, ingredienti, energia e allergeni

Autore: Cinzia De Stefanis
Dallo scorso 8 dicembre sulle etichette di vino in Ue sono riportate maggiori informazioni su: ingredienti, valore nutrizionale, energia e allergeni. Da tale data, entrerà in vigore il Regolamento UE 2021/2117, in base al quale le bottiglie di vino vendute nell’Ue devono fornire ai consumatori informazioni più specifiche sugli ingredienti, sulla nutrizione, sull’energia utilizzata e sugli allergeni.
Le modalità di attuazione di queste norme sono state definite nel Regolamento delegato (UE) n. 2023/1606 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’8 agosto 2023.

Tre indicazioni obbligatorie -Con il Regolamento (UE) 2021/2117 sono state aggiunte ulteriori tre indicazioni obbligatorie da riportare in etichetta per i vini: la dichiarazione nutrizionale, l’elenco degli ingredienti ed il termine minimo di conservazione nel caso di prodotti vitivinicoli dealcolizzati e aventi un titolo alc. inferiore al 10 %.

Dichiarazione nutrizionale - Con specifico riferimento all’indicazione dei valori nutrizionali dei prodotti vitivinicoli, il Regolamento (UE) 2021/2117 chiarisce che la dichiarazione nutrizionale da riportarsi in etichetta e/o sull’imballaggio potrà limitarsi all’indicazione del solo valore energetico da esprimersi mediante il simbolo “E” (energia).

Campo visivo e indicazioni obbligatorie- Le nuove indicazioni obbligatorie, quali la dichiarazione nutrizionale e l’elenco degli ingredienti dovranno essere riportate nello stesso campo visivo delle altre informazioni.
Le indicazioni obbligatorie che figureranno sullo stesso campo visivo sono, quindi, le seguenti:
  • la designazione della categoria di prodotti vitivinicoli (compreso, se del caso, il termine «dealcolizzato»/«parzialmente disalcolizzato»), ad eccezione di taluni vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta;
  • il riferimento a un’IG e al suo nome;
  • il titolo alcolometrico volumico effettivo;
  • l’indicazione di provenienza;
  • il nome dell’imbottigliatore/produttore/venditore, a seconda dei casi;
  • la dichiarazione nutrizionale e,
  • l’elenco degli ingredienti.
Commercializzazione vecchi prodotti -Sarà inoltre consentito commercializzare i prodotti, senza le nuove indicazioni obbligatorie in etichetta, dei vini prodotti prima dell’8 dicembre 2023 fino a esaurimento delle scorte. Quindi anche i vini della vendemmia 2023 se prodotti prima dell’8 dicembre 2023 saranno esentati dai nuovi obblighi. Col corrigendum pubblicato in data 31 luglio 2023 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L192/34, è stato infatti rettificato il Reg. UE 2021/2017, chiarendo che sono esenti dalle nuove regole di etichettatura i vini ed i prodotti vitivinicoli aromatizzati “prodotti” prima del giorno 8 dicembre 2023 e non, come prima previsto, “prodotti ed etichettati”, cosa che rendeva più stringente l’attuazione della normativa.

Ulteriori specifiche per l’elenco degli ingredienti -Con il Regolamento delegato (UE) n. 2023/1606 (allegato 1) sono introdotte ulteriori specifiche per l’elenco degli ingredienti. Di seguito si evidenziano alcuni passaggi più delicati rimandando al testo per ulteriori dettagli:
  • il termine “uve” potrà essere utilizzato per sostituire l’indicazione delle uve e/o dei mosti di uve utilizzati come materie prime per la produzione di prodotti vitivinicoli. Poiché i prodotti vitivinicoli sono sempre ottenuti da uve, la Commissione ha ritenuto opportuno consentire l’uso di un unico termine per indicare la materia prima di base nell’elenco degli ingredienti, indipendentemente dal fatto che il vinificatore utilizzi uve fresche o mosto di uve;
  • il termine “mosto di uve concentrato” potrà essere utilizzato per sostituire l’indicazione “mosto di uve concentrato” e/o “mosto di uve concentrato rettificato” utilizzati per la produzione di prodotti vitivinicoli. Al fine di facilitare la comprensione dei consumatori e la gestione dei vinificatori dell’elenco delle sostanze a base di mosto di uve, la Commissione ha ritenuto opportuno consentire l’uso del termine «mosto di uve concentrato» per designare sia il mosto di uve concentrato che il mosto di uve concentrato rettificato;
  • l’elenco degli ingredienti deve essere completato con l’indicazione degli additivi utilizzati nella produzione dei prodotti vitivinicoli e dei coadiuvanti tecnologici che possono causare allergie o intolleranze. Le categorie di composti enologici, i nomi e i numeri E (usati in alternativa per indicarli come ingredienti) che devono essere utilizzati nell’elenco degli ingredienti sono quelli indicati nell’allegato I, parte A, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2019/934;
  • gli additivi appartenenti alle categorie “regolatori dell’acidità” e “agenti stabilizzanti” che sono simili o reciprocamente sostituibili possono essere indicati nell’elenco degli ingredienti utilizzando l’espressione “contiene… e/o” seguita da un massimo di tre additivi, se almeno uno di essi è presente nel prodotto finale. Tale previsione consente la flessibilità necessaria per scopi enologici, di etichettatura e commerciali, garantendo nel contempo un’informazione adeguata dei consumatori;
  • l’indicazione degli additivi che rientrano nella categoria “gas di imballaggio” (anidride carbonica, argo e azoto) nell’elenco degli ingredienti può essere sostituita dall’indicazione specifica “Imbottigliato in atmosfera protettiva” o “Può essere imbottigliato in atmosfera protettiva”. Si ricorda che i gas da imballaggio sono usati per rimuovere l’ossigeno durante l’imbottigliamento dei prodotti vitivinicoli, ma non entrano a far parte del prodotto consumato e talvolta sono decisi ad hoc al momento dell’imbottigliamento, dopo che sono state prodotte le etichette. La Commissione ha voluto così consentire agli operatori di sostituire l’elenco dei gas di imballaggio con un’indicazione più ampia rispetto al nome specifico del gas;
  • l’aggiunta dello sciroppo zuccherino e dello sciroppo di dosaggio ai prodotti vitivinicoli può essere indicata dalle indicazioni specifiche “sciroppo zuccherino” e “sciroppo di dosaggio”, da sole o accompagnate tra parentesi da un elenco dei loro componenti di cui all’allegato II del regolamento delegato (UE) 2019/934. La Commissione ritiene in merito che la semplice indicazione dei singoli componenti dello sciroppo zuccherino e dello sciroppo di dosaggio insieme agli altri ingredienti potrebbe indurre in errore i consumatori, a meno che non siano raggruppati sotto i termini specifici pertinenti, ed ha pertanto consentito anche solo l’utilizzo dei termini «sciroppo zuccherino» e «sciroppo di dosaggio»;
  • i produttori di vini spumanti, vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità del tipo aromatico possono decidere di non rivestire il fermaglio con una lamina. Tale opportunità è data per motivi operativi quali risparmi sui costi, la prevenzione dei rifiuti o il miglioramento della commercializzazione, a condizione che sia garantito che l’apertura o la manipolazione involontarie del fermaglio non comportino rischi per la sicurezza del prodotto.
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