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Questa la risposta data: Ai sensi dell’articolo 1, lettera g-quater) del decreto legislativo n. 74 del 2000, per crediti inesistenti si intendono:
i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento;
i crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi di cui al numero 1 sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici.
Relativamente alla categoria dei crediti inesistenti, il nuovo articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997, rispettivamente ai commi 5 e 5-bis, ha modulato, mediante espresso richiamo all'articolo 1, comma 1, lettera g-quater) del decreto legislativo n. 74 del 2000, le sanzioni amministrative a seconda che si versi in una delle due ipotesi citate.
In particolare, per la fattispecie di cui al numero 1), è stabilita l’irrogazione della sanzione pari al 70% del credito indebitamente utilizzato in compensazione. Diversamente, per i casi descritti al numero 2), la sanzione base è aumentata dalla metà al doppio.
Infine, è opportuno ricordare - come precisato nell’atto di indirizzo del Ministero dell’Economia e delle Finanze in tema di crediti d’imposta non spettanti o inesistenti del 1° luglio 2025 - che la fattispecie aggravata relativa ai crediti fraudolenti "ricorre anche nel caso in cui il credito sia generato artificiosamente e direttamente nel modello di pagamento F24".