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L’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento determina, di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso "ante tempus"; ma il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell'atto dei motivi di urgenza che ha determinato l'emissione anticipata, bensì nell'effettiva assenza di detto requisito, la cui ricorrenza deve essere provata dall'Ufficio e verificata scrupolosamente dal Giudice, pena la nullità della relativa sentenza.
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