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Nelle ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione fiscale, il contribuente può confutare l’accertamento del reddito effettuato dall’Ufficio finanziario sulla scorta di acquisti immobiliari producendo la documentazione bancaria che attesta la provenienza non reddituale delle somme utilizzate, poiché rimesse da un terzo (nella specie, il futuro coniuge) a titolo di “regalia”. È quanto emerge da una recente pronunzia della Corte di Cassazione che fornisce un’importante indicazione in tema di prova contraria nell’ambito degli accertamenti d’ufficio, ex art. 41 d.P.R. n. 600/73.
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