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Se la denuncia penale non è stata inoltrata alla competente Procura della Repubblica entro lo spirare dell'ordinario periodo d’accertamento, l’Ufficio non può usufruire del raddoppio dei termini ex artt. 43,
comma 3, D.P.R. 600/73 e 57, comma 3, D.P.R. 633/72. Non solo. La denuncia va allegata all’avviso di accertamento che, altrimenti, risulta carente di motivazione, quindi passibile di annullamento. Non è
sufficiente indicare sull’atto un riferimento alla generica configurabilità del reato penale nei confronti del contribuente.
È quanto si apprende dalla sentenza n. 266/02/15 della Commissione Tributaria Provinciale di Brescia.
(prezzi IVA esclusa)