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La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito il principio di diritto secondo cui costituiscono dati, la cui sopravvenuta conoscenza legittima l'integrazione o la modificazione in aumento dell'avviso di accertamento mediante notificazione nuovi avvisi, ai sensi dell'art. 43, comma 3, D.P.R. n. 600/73 e art. 57, comma 4, del D.P.R. n. 633/72, anche i dati conosciuti da un Ufficio fiscale, ma non ancora in possesso di quello che ha emesso l'avviso di accertamento.
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