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Nel caso di accesso nei locali dove il contribuente esercita la propria attività, al solo scopo di acquisire documentazione contabile, se gli organi di controllo verbalizzano la mancata esibizione - ad esempio - di alcune fatture, è dal quel momento che inizia a decorrere il termine dilatorio di sessanta giorni, di cui all’art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, che è volto a garantire il corretto esplicarsi del contraddittorio endoprocedimentale tra soggetto sottoposto a verifica fiscale e Amministrazione finanziaria. È quanto emerge dalla lettura della recente sentenza n. 11589/2021 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione.
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