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Le dichiarazioni rese dal contribuente agli organi di controllo durante una verifica non preventivamente autorizzata dal P.M. all’interno di locali a uso promiscuo (o misto), oppure comunicanti con l’abitazione, devono ritenersi comunque utilizzabili per la ricostruzione del reddito d'impresa con metodo analitico - induttivo, ove legate all'accesso da un rapporto di mera occasionalità.
È quanto emerge dalla lettura dell’ordinanza n. 612/2020 della Corte di Cassazione, pubblicata il 15 gennaio dalla Sezione Tributaria.
(prezzi IVA esclusa)