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Se successivamente all’accertamento con adesione, l’Amministrazione finanziaria sia venuta a conoscenza di elementi fattuali nuovi, prima non conosciuti, rilevanti sul piano probatorio, che consentano di procedere ad un nuovo accertamento, l’Ufficio è legittimato ad accertare profili di evasione di imposta prima non riscontrabili. E’ questo sostanzialmente il pensiero espresso dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n.12490 del 19 aprile 2022.
(prezzi IVA esclusa)