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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26636 del 24 novembre 2020, ha preso atto che la ricostruzione (analitico) induttiva del quantum dei maggiori ricavi non contabilizzati da parte della CTR si è basata sulla valutazione di merito - non sindacabile in sede di legittimità - di una serie di elementi, avendo, in particolare, il giudice di appello rapportato la emersa sproporzione tra i canoni locativi tra due appartamenti locati che, se da un lato, non potevano giustificare la differenza di canone, dall’altro, potevano supportare una rideterminazione dei ricavi.
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