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Il 13 maggio scorso è stata pubblicata la sentenza n. 9865 della Corte di Cassazione nella quale è stata riaffermata la centralità del contraddittorio preventivo nell’ambito delle verifiche fiscali “in loco”. Per i giudici della Sezione Tributaria, infatti, è errato disattendere il motivo d’impugnazione dell'atto impositivo, per violazione della L. n. 212 del 2000 art. 12 comma 7, sulla base della considerazione che il diritto di difesa del contribuente non è stato leso, avendo potuto questi “approntare ampia ed articolata impugnativa dell'atto”. L’avviso di accertamento emesso anticipatamente senza particolari motivi d’urgenza è, di per sé, nullo e non si pone il problema di verificare se il mancato rispetto del termine abbia determinato o meno un’effettiva compressione del diritto di difesa del contribuente.
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