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La Corte di cassazione ha affermato che, con riferimento alla fattispecie di bancarotta documentale semplice, ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il criterio di valutazione non deve essere ancorato al dato economico e neutro del passivo fallimentare, ma, da un canto, all'impossibilità di ricostruire totalmente o parzialmente la situazione contabile dell'impresa fallita o di esercitare le azioni revocatorie o altre azioni a tutela dei creditori, dall'altro, alla diminuzione che l'omessa tenuta dei libri contabili abbia determinato nella quota di attivo oggetto di riparto tra i creditori.
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