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La cartella di pagamento, che non sia preceduta dalla comunicazione dell’esito del controllo ex art. 36 ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è nulla in quanto, pur non essendo espressamente prevista tale sanzione, la fase procedimentale di garanzia per il contribuente è imposta dal dato testuale e dal più incisivo controllo previsto dalla disposizione “de qua” rispetto al precedente art. 36-bis. È il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione – Sezione Tributaria - con la sentenza n. 15311/14.
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