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Da una recente sentenza della Corte di cassazione in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art. 1227 Cod. civ., emerge che il commercialista che è stato negligente nello svolgimento dell’incarico professionale risponde dell’intera sanzione applicata al cliente, se non prova che il comportamento di quest’ultimo ha aggravato la pretesa del Fisco.
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