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La Corte di Cassazione ha affermato che il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ai sensi dell’art. 2 D.lgs. n. 74/2000, ha natura di reato istantaneo che si perfeziona al momento della presentazione della dichiarazione annuale, non rilevando l’eventuale presentazione di una successiva dichiarazione integrativa, salvo l’eventuale uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti esclusivamente in quest’ultima.
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