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La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 33504 del 30 agosto 2012, ha sostenuto che il reato di dichiarazione fiscale infedele, ex art. 4 D.Lgs. 74/2000, può intervenire in "continuazione" con quello di occultamento o distruzione di documenti contabili, ex art. 10 D.Lgs. 74/2000. Alla Terza Sezione Penale non è apparsa peregrina la tesi del ricorrente secondo cui se un soggetto distrugge le scritture contabili per sottrarsi ai controlli delle autorità preposte è proprio perché le dichiarazioni sono “inesatte”. Come è noto, uno degli elementi che contraddistingue la fattispecie della continuazione di reati è l’unicità del disegno criminoso e la motivazione della sentenza impugnata, sul punto, è parsa carente, perché limitata “a una petizione di principio del tutto sganciata dalle circostanze del caso concreto, giungendo a negare la configurabilità della continuazione in base a un dato astratto e indimostrato, quali la mancanza di elementi tali da lasciare intravedere la riconduzione all'origine delle relative condotte ad un medesimo disegno criminoso”. Insomma, l’imputato che invochi la continuazione fra i reati di dichiarazione infedele e distruzione delle scritture contabili può aspirare a uno “sconto di pena”.
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