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La Corte di Cassazione ha chiarito che l’atto di pignoramento presso terzi, eseguito dall’Agente di riscossione in sede di esecuzione esattoriale, non ha natura di atto pubblico; pertanto l’attestazione in esso contenuta delle attività svolte dal funzionario che lo ha predisposto, inclusa l’allegazione di documentazione, non è assistita da fede pubblica e non fa piena prova fino a querela di falso, a differenza di quanto avviene quando l'Agente di riscossione esercita le funzioni proprie dell’Ufficiale giudiziario, ad esempio notificando il medesimo atto.
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