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Stando a una recente ordinanza della Corte di Cassazione, in tema d’iscrizione d’ipoteca da parte dell’Agente della Riscossione ai sensi dell’art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973, l’indicazione del responsabile del procedimento non costituisce requisito di validità del provvedimento, a differenza di quanto accade per le cartelle di pagamento, dove la predetta indicazione è prevista ex lege a pena di nullità dell’atto.
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