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Non si configura il presupposto impositivo dell’IRAP in capo al medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale che si avvale di una segreteria part-time. È quanto emerge da una recente pronuncia della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia che, come si vedrà, non si discosta dai principi di diritto più volte enunciati dalla Corte di Cassazione.
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