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Il documento fornisce una guida pratica e un inquadramento normativo sul contratto di lavoro a tempo parziale (part-time). Introduce il principio di non discriminazione e il pro-rata per la retribuzione. Vengono trattate le sue caratteristiche contrattuali, le modalità di costituzione e trasformazione del rapporto di lavoro e le regole per il computo aziendale.
Il lavoro a tempo parziale si configura come una modalità di esecuzione della prestazione lavorativa subordinata caratterizzata da un orario ridotto rispetto al normale orario di lavoro a tempo pieno stabilito dalla legge (attualmente 40 ore settimanali salvo diversa disciplina) o dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) applicabili.
In ossequio al principio di non discriminazione (tutelato dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 81/2015), il regime del tempo parziale è applicabile a tutti i rapporti di lavoro subordinato, siano essi a tempo indeterminato o a tempo determinato.
Al lavoratore a tempo parziale devono essere riconosciute le medesime tutele e i diritti previsti per il lavoratore a tempo pieno. Specificamente, il trattamento economico complessivo e normativo del lavoratore part-time non può essere inferiore o meno favorevole rispetto a quello garantito al lavoratore a tempo pieno di pari livello e inquadramento professionale, fermo restando il riproporzionamento (o pro-rata) del trattamento retributivo e degli istituti indiretti e differiti (come ferie, permessi, TFR) in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.
Il contratto di lavoro a tempo parziale è applicabile, oltreché ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, anche alle seguenti categorie di prestatori di lavoro subordinato o figure equiparate:
Il regime part-time è esteso anche alle seguenti categorie:
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FORMA SCRITTA |
Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova. Questo elemento è fondamentale, in quanto, se non esiste alcuna prova di stipula di un contratto part time, il lavoratore potrebbe richiedere il riconoscimento della sussistenza di un lavoro a tempo pieno. |
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CONTENUTO |
Oltre a riportare tutti gli elementi espressamente richiesta dalla legge, deve essere indicato necessariamente:
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Il testo del D.Lgs. 61/2000 prevedeva espressamente tre tipologie di part-time:
La riforma del 2015 è andata ad abrogare il D.Lgs. 61/2000 e l’attuale formulazione prevede che “nel contratto di lavoro a tempo parziale deve essere contenuta specifica indicazione della durata e della collocazione temporale della prestazione lavorativa...organizzando il lavoro anche in turni e fasce orarie prestabilite”. Dunque, a far data dal 2015 non è più tipizzata per legge la tripartizione orizzontale/verticale/mista. Di fatto deve considerarsi ancora possibile tale distinzione.
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ORIZZONTALE: ridotto orario di lavoro rispetto al normale orario giornaliero.
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Il lavoratore esegue la prestazione di lavoro dal lunedì al venerdì per 4 ore al giorno. |
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VERTICALE: l’attività lavorativa è espletata a tempo pieno ma limitatamente a determinati periodi (della settimana, mese o anno). |
Il lavoratore esegue la prestazione per 8 ore giornaliere ma soltanto 3 giorni a settimana (o solo alcune settimane dell'anno). |
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MISTO: combinazione delle due modalità suddette |
Componente Orizzontale (Riduzione Quotidiana):
Componente Verticale (Riduzione Giornaliera/Settimanale):
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Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere instaurato attraverso due distinte modalità giuridiche. In sintesi, il part-time può derivare sia dall'accordo iniziale tra le parti, sia da una modifica consensuale intervenuta nel corso della vigenza del rapporto.
Il rapporto di lavoro viene stipulato sin dall'inizio (ab origine) con un regime di part-time.
Modalità: Il contratto individuale di lavoro determina espressamente un orario di lavoro contrattuale inferiore rispetto al normale orario a tempo pieno (full-time) previsto per la categoria.
Il rapporto di lavoro, inizialmente stipulato a tempo pieno (full-time), viene successivamente convertito in part-time (o viceversa).
Modalità Generale: La modifica richiede sempre l'accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratore (patto modificativo).
Adempimento: Qualsiasi trasformazione (full time vs part-time) deve essere comunicata tramite modello UNILAV entro 5 giorni dall'accordo.
È altresì possibile prevedere la trasformazione del contratto:
La trasformazione del contratto non può essere imposta unilateralmente dal datore di lavoro, né tanto meno pretesa dal lavoratore, salvo alcune situazioni specifiche di seguito evidenziate.
Diritto di Precedenza al Ripristino (Full-Time)
Il lavoratore che ha ottenuto la trasformazione del rapporto da tempo pieno a part-time ha diritto di precedenza per il ripristino del rapporto a tempo pieno, in caso di nuove assunzioni full-time per le medesime mansioni o di pari livello e categoria legale.
In determinate circostanze personali e familiari, la legge riconosce al lavoratore il diritto o la priorità di ottenere la trasformazione in part-time:
Il lavoratore ha diritto incondizionato alla trasformazione in part-time in caso di:
Patologie gravi: Lavoratore affetto da patologie oncologiche o gravi malattie cronico-degenerative ingravescenti, con ridotta capacità lavorativa accertata dalla commissione medica dell'ASL competente;
Il lavoratore ha diritto di priorità nella trasformazione da full-time a part-time nei seguenti casi, se documentati:
La legge (D.Lgs. 81/2015, art. 8, comma 7) offre ai genitori una modalità flessibile per gestire le proprie responsabilità familiari: la possibilità di convertire temporaneamente il lavoro full-time in part-time al posto di usufruire interamente o parzialmente del congedo parentale retribuito.
1. Condizioni della Trasformazione
2. Tempistiche e Obblighi del Datore di Lavoro
In base al principio di non discriminazione, il lavoratore a tempo parziale deve ricevere lo stesso identico trattamento normativo ed economico del collega full-time che ha il medesimo inquadramento professionale.
Tuttavia, dato che il lavoratore part-time svolge un orario di lavoro ridotto, la sua retribuzione e tutti gli altri istituti economici (come tredicesima, quattordicesima, ferie, permessi, TFR) non vengono erogati in misura intera. Questi importi devono essere riproporzionati (pro rata temporis) in modo matematicamente esatto, in base alla minore quantità di ore effettivamente lavorate.
Lavoratore inquadrato al 4^ livello CCNL Commercio, riceverà la seguente retribuzione a seconda che il contratto sia a tempo pieno o parziale al 85%:
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Elementi della retribuzione |
Retribuzione dipendente Full-Time (100%) |
Retribuzione dipendente Part-Time 85% |
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Minimo Contrattuale |
€ 1.192,46 |
€ 1013,59 |
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Indennità di Contingenza |
€ 524,22 |
€ 445,59 |
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Terzo Elemento |
€ 2,07 |
€ 1,76 |
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Acconto Futuri Aumenti |
€ 30,00 |
€ 25,50 |
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Totale Retribuzione Lorda |
€ 1.748,75 |
€ 1.486,44 |
In virtù dell'orario di lavoro ridotto svolto dai lavoratori a tempo parziale, al fine dell'applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti di un'impresa, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario di lavoro svolto. L'arrotondamento opera per frazioni di orario che eccedono la somma degli orari a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno.
Dati di Partenza
Orario Full-Time (Normale): 40 ore settimanali.
Lavoratori Part-Time: Lavoratore A (18 ore), Lavoratore B (20 ore), Lavoratore C (24 ore).
Si procederà nel seguente modo:
Nella fattispecie quindi i 3 lavoratori part-time determinano solo 2 unità lavorative ai fini previsti.
Minimale Contributivo per Lavoratori Part-Time
La legge stabilisce che la retribuzione su cui si calcolano i contributi previdenziali (imponibile previdenziale) non può mai essere inferiore a quella fissata per legge o dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL).
Per assicurare questo principio, viene definito un minimale giornaliero di retribuzione, che per il 2025 è pari a € 57,32 (ottenuto calcolando il 9,50% del trattamento minimo di pensione INPS, pari a € 603,40).
Per i lavoratori part time la retribuzione minima oraria da assumere come base si deve determinare in questo modo:
minimale orario = (minimale giornaliero * numero giornate lavoro settimanali “standard”) / ore settimanali del tempo pieno.
Pertanto:
Utilizzando i valori di riferimento standard si ottiene la seguente formula:
57,32 * 6 / 40 = 8,60 valore del minimale di orario part-time per il 2025.
(prezzi IVA esclusa)