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Il contratto part-time prevede un orario ridotto rispetto al full-time, nel rispetto del principio di non discriminazione e del pro-rata su retribuzione e istituti.
Richiede forma scritta, indicazione di durata e collocazione dell’orario, e può nascere ab origine o da trasformazione consensuale.
Ai fini aziendali e contributivi, i lavoratori part-time sono computati in proporzione alle ore svolte, nel rispetto dei minimali previdenziali.