14 maggio 2026

La liquidazione giudiziale si estende ai familiari dell’imprenditore se sono soci occulti

Fiscal Sentenze n. 28 - 2026
Autore: Angela Taverna

Padre e fratelli possono essere coinvolti nella procedura anche se non agiscono formalmente in nome e per conto della società, quando condividono il rischio d’impresa prestando garanzie o concedendo in comodato un immobile. Lo afferma la Cassazione con l’ordinanza n. 10480, Sez. I, del 21 aprile 2026.

 

L’esistenza di un fondo comune insieme all’esercizio comune di un’attività economica con lo scopo di dividerne gli utili sono gli elementi caratterizzanti delle società occulte, anche se a svolgere l’attività sulla carta è l’imprenditore individuale. La società di fatto si ha quando vi sono soci che non figurano nell’esercizio dell’attività condividendone comunque il rischio imprenditoriale mediante garanzie reali o conferimenti materiali di natura fattuale utili all’esercizio dell’impresa. I beni dei partecipanti all’attività imprenditoriale dunque vengono sottratti alla disponibilità dei creditori personali. La liquidazione giudiziale dunque si estende ai familiari in quanto soci occulti. Così la Cassazione civile nell’ordinanza 10480 del 21/04/2026.

L’estensione della liquidazione giudiziale ai familiari dell’imprenditore fallito diviene oramai definitiva, non serve confermare che l’aver presentato fideiussioni non implichi l’esistenza di un vincolo come soci di fatto, sono tutte attività che denotano l’assunzione di un unico rischio d’impresa e che vanno ben oltre i rapporti di parentela e il ruolo di meri collaboratori familiari.

Fatti di causa

Il Tribunale di Fermo ha rigettato l’istanza il 1° ottobre 2024, ritenendo non dimostrata l’esistenza della società di fatto tra i soggetti indicati.

Avverso il decreto, la liquidatela giudiziale ha proposto reclamo innanzi alla Corte d’Appello di Ancona.

I familiari di RS, titolare dell’impresa individuale, hanno sollevato un’eccezione di tardività, sostenendo che il reclamo fosse stato depositato oltre il termine previsto dall’articolo 50, comma 2, CCII. La Corte d’appello ha respinto tale eccezione, ritenendo provata la comunicazione del decreto del tribunale, avvenuta il 22 ottobre 2024, in ragione del corretto funzionamento del sistema ministeriale, che aveva impedito l’invio diretto dal fascicolo telematico.

La Corte d’Appello di Ancona ha accolto il reclamo della liquidatela e ha esteso agli eredi di RD la liquidazione giudiziale. La Corte ha rilevato che, pur non risultando soci da un punto di vista formale, essi lo erano sotto il profilo fattuale, poiché condividevano stabilmente il rischio dell’attività economica. In particolare, la Corte territoriale ha attribuito rilievo al fatto che i reclamati avessero prestato garanzie personali a favore di quattro istituti di credito, concesso in comodato d’uso gratuito l’immobile nel quale veniva esercitata stabilmente l’attività d’impresa e provveduto, con mezzi propri, al pagamento di debiti bancari dell’impresa individuale. Secondo la Corte d’appello, tali condotte non potevano essere ricondotte a una mera collaborazione familiare, ma integravano un sostegno sistematico all’attività imprenditoriale, indice della partecipazione a un’iniziativa economica comune e, quindi, della condivisione del rischio d’impresa.

Due dei tre familiari coinvolti hanno presentato ricorso per Cassazione, articolandolo in due motivi.

Con il primo motivo, i ricorrenti hanno contestato il rigetto dell’eccezione di tardività del reclamo e la legittimità del medesimo.

Con il secondo motivo, quello più rilevante, i ricorrenti hanno contestato sotto ogni profilo l’affermazione della loro qualità di soci occulti, sostenendo di essere stati, nella pratica, soltanto lavoratori dipendenti o, al massimo, collaboratori dell’impresa individuale, e di non aver svolto attività gestorie o direttive.

La decisione della Corte 

I giudici di piazza Cavour hanno dichiarato inammissibile il primo motivo, sottolineando come esso fosse in realtà diretto a rimettere in discussione un accertamento di fatto compiuto dalla Corte d’Appello, la quale aveva accertato che la comunicazione rilevante era effettivamente avvenuta il 22 ottobre 2024, a causa di un malfunzionamento del sistema.

Quanto al secondo motivo, la Cassazione lo ha ritenuto infondato. È stato chiarito che, per i soci occulti di una società di fatto, non opera il limite annuale di cui all’articolo 256, comma 2, CCII, in quanto non si tratta di soggetti iscritti nel registro delle imprese, né di soggetti beneficiari della decadenza collegata alla cessazione dell’attività e alla cancellazione dal registro.

Gli Ermellini hanno anche confermato la correttezza della ricostruzione compiuta dalla Corte d’Appello in ordine all’esistenza della società di fatto, ribadendo un principio ben noto, secondo cui la sostanza prevale sulla forma.

Non è pertanto decisiva l’esteriorizzazione del vincolo sociale nei confronti dei terzi, bensì l’accertamento di condotte gestorie univoche, quali:

  • la presenza di un fondo comune;
  • la presenza di un rischio d’impresa;
  • la partecipazione stabile all’iniziativa economica.

Tutto quanto rilevato è stato ritenuto perfettamente compatibile con le condotte accertate nel caso concreto e con la qualità di soci occulti, piuttosto che di semplici collaboratori familiari.

Ciò ha determinato il rigetto integrale del ricorso, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese, liquidate in euro 10.000,00, oltre accessori, in favore dell’erario, nonché con applicazione del raddoppio del contributo unificato.

Riferimenti normativi

Riguarda il termine per proporre reclamo contro il decreto del Tribunale.

È la norma centrale sulla decadenza annuale per l’assoggettamento a liquidazione giudiziale; la Corte afferma che non si applica ai soci occulti non iscritti nel registro delle imprese.

È il parametro processuale dei motivi di ricorso per cassazione:

    • n. 3: violazione o falsa applicazione di norme di diritto;
    • n. 5: vizio motivazionale nei limiti ammessi.
  • Art. 10 legge fallimentare

È la norma richiamata dai ricorrenti nel secondo motivo, come riferimento della disciplina previgente; la Corte però precisa che, nel sistema attuale, il riferimento corretto è l’art. 256, comma 2, CCII.

Richiamato sul tema del fondo comune nella società di fatto.

Richiamato per la separazione tra patrimonio sociale e creditori personali del socio.

Richiamato anch’esso in tema di autonomia patrimoniale della società di persone.

Sul tema delle società di fatto occulte, l’accertamento inerente all’esistenza di un fondo comune, creato mediante conferimenti personali tutti destinati alla formazione di un unico fondo occulto, sottratto alla disponibilità dei singoli e dei creditori personali, costituisce il tratto distintivo per qualificare la società come società di fatto, anche quando l’attività risulti formalmente esercitata solo da uno dei soggetti coinvolti.

Esempio

Immaginiamo un bar gestito formalmente dal solo Tizio, che ne risulta l’unico titolare. Nella realtà, però, il padre concede gratuitamente il locale in cui il figlio esercita l’attività, la sorella firma fideiussioni per l’ottenimento di crediti da investire nell’impresa del fratello, lo zio paga più volte i debiti del bar con denaro proprio e tutti partecipano stabilmente alle decisioni più importanti dell’attività.

In casi simili, il giudice può ritenere che non si tratti di semplici aiuti familiari. Se le condotte sono sistematiche, coordinate e funzionali all’impresa, i familiari, da un punto di vista fattuale, sostengono l’attività, condividono il rischio economico e si comportano come soci occulti.

La continuità nel tempo degli aiuti economici costituisce il vero criterio distintivo. Se, invece, Tizio gestisce un bar e suo padre gli presta del denaro quando si trova in difficoltà nel pagamento dei fornitori, la sorella lo aiuta al bancone per qualche giorno e gli altri non partecipano stabilmente né ai rischi né alla gestione, in questo caso non può configurarsi una società occulta.

La vera differenza non sta nel singolo atto di aiuto, che può ben rientrare in una normale dinamica familiare, ma nella complessiva gestione dei rapporti tra i soggetti coinvolti. Ciò che assume importanza infatti, è la presenza di una collaborazione stabile, coordinata e funzionale all’attività d’impresa, tale da far emergere non un sostegno occasionale al titolare ma una partecipazione sostanziale all’iniziativa economica.

Risponde l’esperto 

Nella società di fatto occulta serve l’esteriorizzazione del vincolo sociale?

No. L’esteriorizzazione rileva nella società apparente, nella società occulta conta invece la prova interna del rapporto sociale, cioè conferimenti, attività svolta in comune e condivisione del rischio d’impresa.

Fideiussioni e pagamenti dei debiti bastano da soli a provare la società di fatto?

No, da soli non bastano automaticamente. Però possono diventare indizi decisivi se inseriti in un quadro di condotte sistematiche, come sostegno costante all’impresa, messa a disposizione di beni e partecipazione stabile al rischio economico.

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