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La "promiscuità" dei locali destinatari di un accesso ispettivo fiscale dipende dalla circostanza di fatto che vi sia l’agevole possibilità di comunicazione interna; soltanto in questo caso sussiste la necessità dell'autorizzazione del P.M. territorialmente competente, mentre detta autorizzazione non serve quando l’abitazione e la sede di lavoro del contribuente sono collegate dall’esterno.
È quanto emerge dalla lettura di una recente ordinanza della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione.
(prezzi IVA esclusa)