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Gli agenti del Fisco non devono munirsi dell’autorizzazione del Procuratore della Repubblica per ispezionare la sede societaria ubicata in un immobile dove vivono o lavorano altri soggetti; e ciò, perché la destinazione promiscua di un immobile non va confusa con l’uso promiscuo dei locali cui si riferisce l’art. 52, comma 1, D.P.R. n. 633 del 1972 - ossia quei locali utilizzati sia per l’esercizio dell’attività, che per abitazione personale del contribuente -, occorrendo soltanto per questa seconda fattispecie il provvedimento preventivo dell’Autorità giudiziarie.
(prezzi IVA esclusa)