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Dalla lettura di alcune tra le più recenti sentenze delle Commissioni tributarie provinciali, in materia di misure cautelari a garanzia dei crediti erariali, emerge che la richiesta dell’Ufficio finanziario, ex art. 22 D.Lgs. n. 472/1997, non può essere accolta, se la motivazione si riduce a una mera elencazione dei rilievi contenuti nel PVC redatto dalla Guardia di Finanza a seguito di verifica fiscale oppure se in essa è posto in rilievo unicamente il dato concernente il rilevante importo delle somme pretese. L’Amministrazione Finanziaria, di contro, per ottenere dal giudice l’iscrizione d’ipoteca o essere autorizzata a procedere al sequestro conservativo sui beni del contribuente (compresa l’azienda), deve necessariamente motivare la richiesta, facendo riferimento a situazioni concrete, sintomatiche di un comportamento intenzionale volto a sottrarre beni alla garanzia creditoria. Insomma, l’Ufficio richiedente deve provare l’esistenza di un pericolo concreto e attuale per la riscossione. In caso contrario, la richiesta di cui all’articolo 22 del D.Lgs. n. 472/1997 è passibile di rigetto.
(prezzi IVA esclusa)