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Nel caso di richiesta di misure cautelari ex art. 22 D.Lgs. n. 472/97 (ipoteca e sequestro conservativo), la CTP può accogliere l’istanza dell’Ufficio finanziario solamente in presenza di situazioni concrete, sintomatiche di un comportamento intenzionale volto a sottrarre beni alla garanzia creditoria.
Ai giudici tributari spetta il compito di analizzare la sussistenza dei presupposti individuati dalla norma (fumus boni iuris e periculum in mora) e, qualora sia rilevata la mancanza anche di uno solo di essi, l’istanza dovrà essere respinta.
Nel caso di richiesta di misure cautelari ex art. 22 D.Lgs. n. 472/97 (ipoteca e sequestro conservativo), la CTP può accogliere l’istanza dell’Ufficio finanziario solamente in presenza di situazioni concrete, sintomatiche di un comportamento intenzionale volto a sottrarre beni alla garanzia creditoria.
Ai giudici tributari spetta il compito di analizzare la sussistenza dei presupposti individuati dalla norma (fumus boni iuris e periculum in mora) e, qualora sia rilevata la mancanza anche di uno solo di essi, l’istanza dovrà essere respinta.
(prezzi IVA esclusa)