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La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi a proposito della responsabilità dell’amministratore “di fatto” nei reati omissivi propri formalmente imputabili al “prestanome” (o “testa di legno”), quale amministratore di diritto. Al riguardo, è stato confermato l’indirizzo interpretativo secondo cui l'amministratore “di fatto” risponde, quale autore principale, del reato di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette o IVA, in quanto titolare effettivo della gestione sociale e, pertanto, nelle condizioni di poter compiere l'azione dovuta.
(prezzi IVA esclusa)