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La moglie che ha assunto la gestione della società dopo il decesso del marito, trovando una pesantissima situazione debitoria, non può essere condannata per il reato di cui all’articolo 10-ter del D.Lgs. n. 74 del 2000, ove dimostri l’obiettiva impossibilità di fare fronte all’obbligazione tributaria e la sua totale estraneità alle vicende che hanno generato il dissesto. È quanto emerge dalla sentenza n. 15235/17 della Corte di Cassazione che, come si vedrà, conferma l’orientamento consolidato in materia di non punibilità nei reati di omesso versamento in presenza di una crisi d’impresa.
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