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In tema di agevolazioni "prima casa", in caso di ripetuti acquisti e vendite, l’Ufficio è legittimato a liquidare le maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, nonché a recuperare il credito di imposta, quando il contribuente non ha adibito a propria abitazione principale il secondo immobile acquistato. È quanto emerge dalla lettura di una recente sentenza della Corte di Cassazione che ripropone un orientamento già espresso a proposito dell’ipotesi di alienazione dell’immobile agevolato nel quinquennio con nuovo acquisto entro l'anno.
(prezzi IVA esclusa)