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Nel caso di vendita infraquinquennale seguita dall’acquisto di altra abitazione entro l’anno, il contribuente mantiene i benefici fiscali “prima casa” solo se va a vivere nel nuovo appartamento. Non rileva la potenzialità del secondo immobile, per le sue caratteristiche oggettive, ad essere adibito ad abitazione, ma l’effettivo trasferimento dell’abitazione principale. È quanto emerge dalla sentenza 9 ottobre 2013, n. 22944, della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria Civile.
(prezzi IVA esclusa)