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La Corte di Cassazione, in tema di processo tributario, ha ribadito che la produzione di documenti nuovi in appello è consentita entro il termine di venti giorni liberi antecedenti l’udienza di comparizione e ha pure precisato che l’osservanza di tale termine non rileva per il documento che sia stato già prodotto, benché irritualmente, nel giudizio di primo grado, poiché nel processo tributario i fascicoli di parte sono inseriti in modo definitivo nel fascicolo d’ufficio, sino al passaggio in giudicato della sentenza, sicché la documentazione ivi inserita entra automaticamente e “ritualmente” nel giudizio di impugnazione.
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