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L'art. 10 del D.Lgs. n. 74 del 2000 punisce colui il quale, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto o di consentire a terzi l'evasione, salvo che il fatto costituisca più grave reato, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari, e pertanto detto reato non è parificabile al rifiuto di esibire la documentazione nel corso dell'accertamento, essendo diverso il perimetro fattuale delle condotte poste a confronto e differente anche la ratio dell'incriminazione, da un lato, e della previsione della sanzione amministrativa, dall'altro. Così ha deciso la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n.5596 del 12 febbraio 2021.
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