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Nel procedimento per l’omesso versamento di ritenute certificate, l’imputato deve essere mandato assolto con la formula “il fatto non sussiste” qualora non risulti integrata la soglia di punibilità prevista dall’art. 10-bis del D.Lgs. n. 74/2000, come riformato dal D.Lgs. 158/2015. L’assoluzione non preclude l’applicabilità delle sanzioni amministrative.
È quanto emerge dalla sentenza 15 febbraio 2016, n. 6105, della Corte di Cassazione – Terza Sezione Penale.
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