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L’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d’ufficio la prescrizione del reato fiscale maturata prima della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede o nei motivi di ricorso. È quanto emerge dalla sentenza n. 12193/2016 della Terza Sezione Penale della Cassazione che, nel giudizio intrapreso da un imprenditore condannato dalla Corte d’appello per il reato di occultamento di documenti contabili, ex art. 10 D.Lgs. n. 74/2000, ha applicato i principi recentemente espressi dalle Sezioni Unite in tema di rilevabilità, in sede di legittimità, della prescrizione maturata prima della pronuncia impugnata.
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