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L’avviso di accertamento basato sul “redditometro” può essere efficacemente contrastato dal contribuente dimostrando che gli acquisti contestati sono stati effettuati con il supporto economico del coniuge. A tal fine, però, non è sufficiente il mero richiamo alle potenzialità reddituali del coniuge. Occorre invece documentare l’effettivo utilizzo e consistenza degli apporti patrimoniali.
È quanto emerge dalla sentenza 21 ottobre 2015, n. 21362, della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria.
(prezzi IVA esclusa)