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Con l’ordinanza n.8886 del 31 marzo 2021, la Corte di Cassazione ha affermato che la responsabilità fissata dall’art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, grava non soltanto su chi venga nominato liquidatore, ovvero, in caso di mancata nomina del liquidatore, su chi sia amministratore in carica all’atto dello scioglimento, ma anche sull’amministratore che abbia in effetti compiuto attività di liquidazione, prima del formale instaurarsi della liquidazione medesima e della nomina di altri come liquidatore.
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