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Secondo la giurisprudenza di legittimità ormai prevalente, ai fini del reato previsto dall’articolo 10 del Decreto Legislativo 10/03/2000, n. 74, occorre la prova che i documenti contabili obbligatori siano stati in precedenza istituiti e, in seguito, occultati o distrutti. E ciò perché l’omessa istituzione della contabilità non rileva penalmente e per la punibilità, prevista esclusivamente per l’occultamento o la distruzione delle scritture e dei documenti contabili, occorre la prova dell'esistenza dell'oggetto materiale della condotta commissiva.
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