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La Corte di Cassazione, pronunciandosi con riguardo al potere di autocorrezione della P.A., ha affermato il seguente principio di diritto: «In materia tributaria, nel caso di esercizio della autotutela sostitutiva da parte della Amministrazione finanziaria mediante sostituzione di un precedente atto impositivo con altro avente contenuto identico a quello già notificato e, quindi, sostanzialmente, nelle fattispecie di "correzione" di un precedente atto di imposizione, condizione indispensabile è la presenza di una causa di nullità formale dell'atto sostituito».
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