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Con l’ordinanza n.17368 del 19 agosto 2020 la Corte di Cassazione ha affermato che qualora i documenti richiesti al contribuente provengano da terzi, non gli si può imputare la relativa preclusione e, quindi, la successiva inutilizzabilità, tranne nell’ipotesi in cui il terzo sia, in realtà, un ausiliare del contribuente.
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